airepiemonte


Vai ai contenuti

Statuto A.I.R.E.

Gruppo Piemonte

LO STATUTO DELL'A.I.R.E.
(Associazione Italiana per la Radio d'Epoca)

(Il testo contiene gli emendamenti votati dalle Assemblee del 20 Marzo 1993 e del 14 Marzo 1998)

1. Costituzione e sede. E' costituita la "Associazione Italiana per la Radio d'Epoca", in seguito denominata A.I.R.E., con sede in Arezzo in via di Pellicceria 23. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2. Durata. La durata è illimitata.
3. Carattere. L'A.I.R.E. ha carattere culturale e non ha scopo di lucro.
4. Scopi. Scopi dell'Associazione:
a) facilitare a livello nazionale ed internazionale incontri e scambi culturali a carattere storico, tecnico e scientifico tra tutti gli appassionati della storia della radio in particolare e delle telecomunicazioni nelle sue varie componenti quali la telegrafia, la telefonia, la radiotelegrafia, la radiotelefonia, il broadcasting, il radiantismo, la televisione e quant'altro possa essere a compendio di queste tematiche;
b) promuovere la divulgazione, la conoscenza, lo studio della storia delle telecomunicazioni ed in particolare della radio, la conservazione ed il restauro di strumenti ed apparecchiature d'epoca, facilitando inoltre gli scambi di notizie e materiali tra i soci;
c) mantenere contatti con altre Associazioni analoghe sia italiane che straniere nonché Enti, Musei, Fondazioni sia pubbliche che privati;
d) promuovere attività didattica in relazione alle molteplici tematiche compositive ed interpretative sugli argomenti storici sopra indicati;
e) promuovere manifestazioni periodiche, assemblee, convegni e viaggi di studio;
f) pubblicare un bollettino periodico da diffondersi tra i soci, avente carattere di notiziario ufficiale;
g) al fine di meglio perseguire gli scopi sociali, verrà definito dal Consiglio Direttivo un Regolamento di attuazione che indicherà le modalità istitutive dei Gruppi Locali A.I.R.E.
5. Soci. Possono essere soci dell'A.I.R.E. i cittadini italiani e stranieri, l'ammissione è subordinata alla richiesta scritta degli interessati con la presentazione da parte di un socio; è subordinata al pagamento della quota annuale ed alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo. I Soci sono: Soci Fondatori, cioè tutti coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'A.I.R.E. e che ne hanno costituito il primo nucleo organizzativo; Soci Ordinari, cioè tutti coloro che aderiranno all'A.I.R.E. in data successiva alla sua costituzione; Soci Onorari, cioè coloro che per particolari meriti vengono dal Consiglio Direttivo riconosciuti degni di tale qualifica. Essi godono di tutti i requisiti e diritti dei Soci Ordinari e sono inoltre esonerati dal pagamento della quota sociale.
La qualità di socio si perde per:
a) decesso
b) dimissioni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata almeno trenta giorni prima del termine dell'esercizio sociale annuale, fissato per il 31 dicembre di ogni anno
c) mancato pagamento della quota annuale entro il 30 giugno dell'anno in corso
d) indegnità o per atti e/o comportamenti contrari allo scopo sociale, secondo quanto sancito dall'Assemblea dei soci.
6. Quota annuale di iscrizione. Tutti i soci, ad eccezione di quelli Onorari, sono tenuti al versamento della quota annuale d'iscrizione, da versare in soluzione anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno, nell'ammontare fissato dall'assemblea dei soci. Il pagamento di quanto sopra dà diritto, oltre che alla ricezione dei bollettini periodici per l'anno in corso, per quanto disponibile a fruire di tutti i servizi sociali previsti.
7. Organi dell'Associazione. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo.
8. Assemblea. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, di norma entro il 31 marzo di ogni anno. La convocazione avviene mediante comunicazione ufficiale affissa all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa, nonché mediante pubblicazione sul Bollettino dell'A.I.R.E. Le comunicazioni di cui sopra debbono avvenire almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea e dovranno contenere l'ordine del giorno, data e luogo della stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata se ne fanno richiesta firmata almeno un decimo dei soci, con lettera raccomandata inviata e/o depositata presso la sede sociale. L'Assemblea deve essere convocata per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche allo Statuto nonché su tutto quanto altro ad essa demandato per legge e/o per Statuto. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale annua ed i Soci Onorari. E' ammessa delega fino a tre per ogni partecipante. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente coadiuvato da un Segretario, appositamente nominati dall'Assemblea stessa, e vanno formalizzati in apposito processo verbale. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 c.c.; per la modifica del presente Statuto è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci.
9. Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da cinque membri scelti tra i Soci. L'elezione avverrà con sistema misto, cioè integrando il Referendum postale con votazione diretta dei presenti in Assemblea. Apposito Regolamento normerà la relativa procedura. I componenti del Consiglio Direttivo debbono essere di cittadinanza italiana e stabilmente residenti in Italia, durano in carica per un triennio e possono venire confermati. Apposito Regolamento ne definisce le relative mansioni. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto. Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario Amministratore ed il Tesoriere.
10. Il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione; in Sua assenza la rappresentanza spetta al Consigliere anziano. E' prevista la carica di Presidente Onorario, da nominarsi dal Consiglio Direttivo.
11. Bollettino/Notiziario Ufficiale. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare, scegliendo tra i Soci, un Responsabile di Redazione, al quale è demandato il compito do provvedere al materiale da pubblicarsi nel Bollettino/Notiziario Ufficiale dell'A.I.R.E. e ad organizzare la stampa e la diffusione tra i Soci. La carica di Responsabile di Redazione non è incompatibile con altre eventuali cariche sociali.
12. Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo nominerà un Comitato Scientifico/Storico comporto di quanti membri ritenuti necessari.
13. Dotazione Economica. La dotazione economica dell'A.I.R.E. è costituita da:
1) una quota iniziale di Lit. 300.000 (trecentomila) versata da parte dei Soci Fondatori al momento della costituzione dell'Associazione; l'Assemblea potrà abbuonare ai Soci Fondatori una o più quote sociali, tenuto conto del versamento di cui sopra;
2) le quote annuali dei Soci;
3) eventuali contributi straordinari;
4) utili derivanti da iniziative dell'Associazione e/o partecipazione a manifestazioni e/o attività attinenti allo scopo sociale;
5) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati;
6) sovvenzioni, donazioni e lasciti.
14. Esercizi Sociali. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
15. Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
16. Controversie. Eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'A.I.R.E. ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi uno ciascuno dalla parte contendente ed il terzo dai due probiviri così designati, ovvero in difetto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Arezzo; essi giudicheranno in via di equità senza vincoli di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.
17. Rinvio. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle Norme di Legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.
REGOLAMENTO GRUPPI LOCALI A.I.R.E.
1.Ove risiedano, di norma e nell'ambito di un Comune o di una Provincia almeno cinque Soci, potrà essere costituito un Gruppo Locale.
2. Ne sarà Responsabile un Capo gruppo, eletto da tutti i Soci con verbale regolamentare di elezione.
3. Dovrà comunque essere avanzata richiesta scritta di autorizzazione al C.D. dell'A.I.R.E.. controfirmata da tutti i componenti ed indicante il Capo Gruppo designato, allegando le documentazioni relative.
4. La costituzione di Gruppi Locali avrà esclusivamente motivazioni associativo-culturali.
5. La responsabilità concreta di eventuali iniziative locali è propria del Capo Gruppo e del Gruppo.
6. Dovrà essere inviata relazione dell'attività sociale del Gruppo al C.D. dell'A.I.R.E. almeno una volta all'anno.
7. Il Capo Gruppo potrà usare, per la corrispondenza ufficiale, carta intestata che sarà fornita dal C.D. dell'A.I.R.E. con indicata la denominazione specifica di ogni singolo Gruppo.
Nota: estratto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e traccia di mansionario, art. 6


Home Page | Gruppo Piemonte | Attività | Le .... Piemontesi | Servizio tecnico | Musei | Link utili | Mappa del sito


© A.I.R.E. Gruppo Piemonte - Tutti i diritti riservati | airepiemonte@hotmail.com

Torna ai contenuti | Torna al menu